Libera Professione

Profilo fiscale

L’ esercizio di una attività professionale comporta adempimenti di carattere fiscale che, pur non essendo particolarmente onerosi, potrebbero creare difficoltà sotto il profilo tecnico.
Nel termine di giorni 30 dall’inizio dell’attività, svolta con continuità, è necessario richiedere il numero di partita IVA presso il competente ufficio del comune in cui si desidera avere il domicilio fiscale, a mezzo di intermediario (commercialista) o in autonomia, compilando il modello di dichiarazione inizio attività (AA9/11, disponibile sul sito agenziaentrate.gov.it) e inviandolo all’Agenzia delle Entrate. La partita IVA costituisce elemento identificativo per tutti i soggetti liberi professionisti (ai fini fiscali) in sostituzione del numero di codice fiscale. II numero di partita IVA dovrà essere riportato sui bollettari utilizzati per il rilascio di ricevute fiscali alle persone assistite.

Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art.10, comma 18 del DPR 633/72.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Entro 30 giorni dall’apertura della partita iva è necessaria l’apertura di una posizione previdenziale presso l’INPS nella sezione artigiani e commercianti. A differenza di quanto avveniva in precedenza, dall’inizio dell’anno 2015 gli oneri contributivi per chi apre partita iva per la prima volta non ammontano più a circa 3500 euro, ma vengono pagati in percentuale sul reddito imponibile dichiarato.

L’iscrizione alla gestione separata dell’INPS per la professione ostetrica è riservata a casi particolari, come la circostanza in cui la professionista abbia un lavoro dipendente con contratto part-time massimo al 50%, che preveda la possibilità di avere partita Iva senza conflitti di interesse con l’azienda in cui si lavora.

Assicurazione professionale

E’ obbligatorio avere una copertura assicurativa.

Con la Legge 98/13 all’art. 44, comma 4-quater è stata confermata la disposizione che proroga dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014 la decorrenza dell’obbligo, per gli esercenti le professioni sanitarie, di stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività libero-professionale.

La polizza a copertura della responsabilità civile dei liberi professionisti è un’assicurazione in virtù della quale la compagnia assume l’obbligo di risarcire l’assicurato qualora debba pagare per i danni “involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio professionale dell’attività descritta in polizza e svolta nei termini delle leggi che la regolano”.

E’ civilmente responsabile colui che è regolarmente abilitato all’esercizio della professione.
Elemento importante per l’attivazione efficace ed appropriata della tutela assicurativa è senz’altro l’esatta individuazione delle competenze professionali, come delineata dalle leggi che regolano l’esercizio professionale. L’efficacia temporale dovrebbe generalmente coprire tutte le richieste di risarcimento pervenute in corso di validità del contratto anche se riferibili a fatti anteriori alla stipula della polizza ed in tal senso le compagnie assicurative tendono a limitare la retroattività della copertura ai due anni antecedenti.
In genere una porzione del rischio è a carico dell’assicurato attraverso scoperti oppure franchigie ovvero una quota percentuale calcolata sul danno o fissa indipendentemente dal danno cagionato, che non viene coperta dall’assicurazione.
Le polizze di responsabilità civile professionale hanno un massimale assicurativo ossia il limite massimo di risarcimento a carico delle compagnie di assicurazione che viene nella generalità dei casi concordato per sinistro e per periodo assicurativo.

Il premio è la somma che l’assicurato paga periodicamente e l’importo per le professioni sanitarie generalmente è costituito da un premio fisso legato al massimale e all’area professionale di riferimento.

In ogni caso è bene affidarsi ad un consulente fiscale.

Posta elettronica certificata

Dall’Aprile del 2009 (Decreto Legge n.185/2008, convertito con modificazioni nella Legge n.2/2009) è obbligatorio per il professionista dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso il quale i messaggi assumono lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.

Tutti i professionisti devono comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine o Collegio di appartenenza.

Il Collegio delle Ostetriche della Provincia di Bergamo ha scelto di destinare una quota della tassa annuale di iscrizione all’Albo per l’acquisto di un indirizzo PEC per ogni ostetrica.

Tariffario e pubblicità sanitaria

Come noto il D. L. 233/2006, noto come Decreto Bersani, ha abrogato il minimo tariffario. In ogni caso, nell’esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra professionista e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. L’ostetrica/o è tenuta a far conoscere il suo onorario preventivamente all’utente. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medesimo decreto ha abrogato il divieto di pubblicità sanitaria. In ogni caso la pubblicità dell’informazione in materia sanitaria non può prescindere da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è in ogni caso vietata.

Studio professionale

verificare la destinazione d’uso dell’immobile: deve essere censito presso l’ufficio del catasto come studio e non come civile abitazione;
impianto elettrico e riscaldamento a norma con tutte le certificazioni U.E. previste dalla legge. In caso di affitto è necessario farsi consegnare dal proprietario tutta la documentazione relativa all’impiantistica dal momento dei lavori. Per l’impianto elettrico: ogni 6 mesi controllo del buon funzionamento del salvavita ed ogni due anni controllo generale dell’impianto. Analogamente la manutenzione dovrà essere effettuata anche alla caldaia qualora il riscaldamento sia indipendente. In caso di ristrutturazione di immobile affittato è bene prendere accordi precisi con il proprietario per le migliorie che verranno apportate all’immobile (oneri per gli impianti tutto a carico del proprietario oppure una decurtazione sull’affitto);
prima di acquistare, stipulare contratto d’ affitto o iniziare lavori di ristrutturazione è bene rivolgersi all’Ufficio di Igiene dell’ Azienda ASL territorialmente competente al fine di coordinare, con l’ ASL autorizzata ad effettuare i successivi controlli, i lavori necessari ed effettuarli ad opera d’arte. Nel caso in cui l’immobile sia già stato adibito a studio medico/professionale e da una prima valutazione non si riscontrano necessità di ulteriori interventi è consigliabile richiedere per iscritto una visita dell’Ufficio di Igiene dell’ ASL territorialmente competente che valuti l’ idoneità dei locali per l’ esercizio dell’ attività di ostetrica;
lo studio dovrebbe essere cosi strutturato: sala d’aspetto, studio con spogliatoio ed eventuale bagno comunicante con lo studio, bagno esterno. La pavimentazione e le pareti (fino ad una altezza di metri 2/2.5) devono essere lavabili.

Registro di libere professioniste che lavorano sul territorio di Como, Lecco, Sondrio

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